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Statuto iDA

Statuto

Art. 1

Costituzione e sede

È costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata “IDA – ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI & OPERATORI DI DATA CENTERS”, di seguito denominata Associazione, con sede in Milano (MI) 20121, via Turati 29.

L’Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Il trasferimento della sede all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2

Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3

Scopi e attività dell’Associazione

L’Associazione rappresenta gli interessi economici, legali, commerciali e tecnici comuni degli operatori, costruttori e dei proprietari di Data Center (“Settore”) nei confronti dell’opinione pubblica, delle imprese, in tutte le sedi istituzionali a livello italiano ed internazionale.

L’Associazione è apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro né diretto né indiretto.  

L’Associazione persegue le seguenti finalità generali:

  • Riconoscimento e sviluppo di un’industria dei Data Center forte ed efficiente in Italia;
  • Rafforzamento dell’Italia come sede per lo sviluppo e presenza di Data Center;
  • Favorire processi più snelli per la costruzione e l’operatività di nuovi Data Center; 
  • Promuovere l’efficienza energetica, la sostenibilità e la sicurezza sul lavoro dei Data Center;
  • Sviluppo delle professionalità e delle competenze nel Settore;
  • Sviluppo di Standard, Regolamenti e Norme nel Settore;
  • Avvio e implementazione di progetti di ricerca;
  • Cooperazione con tutte le associazioni e organizzazioni del Settore;
  • Collaborazione con le istituzioni scolastiche/accademiche per la formazione di personale specializzato nel Settore; 
  • Promuovere nel Settore l’inclusione e la diversità di genere a ogni livello organizzativo; 

L’Associazione persegue le seguenti attività per realizzare gli obiettivi di cui sopra:

  • Rappresentazione degli interessi del Settore a livello nazionale e internazionale; 
  • Promozione di iniziative per far conoscere il Settore dei Data Center al pubblico;
  • Rappresentanza del Settore nei confronti di organizzatori di fiere/esposizioni, associazioni e attori sociali;
  • Organizzazione e creazione di uno scambio di informazioni;
  • Aggiornamento continuo degli Associati su tutti gli sviluppi del Settore, in particolare sulle tendenze tecnologiche e di mercato;
  • Sviluppo e promozione della filiera e dell’indotto del Settore;
  • Sensibilizzazione degli stakeholders del Settore, come le istituzioni, i media e la società in generale ad esprimere il punto di vista del Settore in merito alle questioni normative e politiche regolamentari;
  • Promozione dell’immagine e dell’importanza economica del settore dei Data Center, sia nel breve che nel lungo periodo;
  • Monitoraggio delle dinamiche di mercato e del valore aggiunto che l’industria Data Center genera per il sistema Paese;
  • Rappresentazione degli interessi di tutti i membri per proprio conto e rilascio di dichiarazioni pubbliche per i membri;
  • E qualsiasi altra attività volta a favorire lo sviluppo del Settore.

Per il conseguimento del proprio scopo, l’Associazione può raccogliere donazioni, anche attraverso piattaforme di crowdfunding, lasciti o altre liberalità sia in denaro che in natura, potrà acquistare, locare vendere sia beni mobili che immobili, registrare ed utilizzare marchi e brevetti, assumere personale, stipulare convenzioni con persone fisiche, associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati. 

L’Associazione potrà svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale italiano.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie l’Associazione potrà collaborare, aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti; potrà inoltre favorire la nascita e lo sviluppo di enti e gruppi anche esteri che, anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendone l’attività, collaborando con essi tramite opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro affiliazione all’Associazione.

Nello svolgimento della propria attività, l’Associazione impronta la propria condotta al rispetto delle regole di concorrenza, in quanto elemento indispensabile per la corretta evoluzione e funzionamento del Settore. A tal fine, l’Associazione adotta gli strumenti ed i presìdi necessari a prevenire l’insorgenza di problematiche concorrenziali, ivi incluse apposite norme di condotta che formalizzino e richiamino l’impegno dell’Associazione ad operare conformemente a tali regole.

Art. 4

Requisiti degli Associati e categorie di Associati

L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Associati: 

  • Ordinari;
  • Onorari; 
  • Partners.

Possono diventare Associati Ordinari dell’Associazione le persone giuridiche che gestiscono e/o operano e/o sono proprietari di Data Centers nella persona di un loro rappresentante legale o di un delegato di quest’ultimo appositamente nominato.

Gli Associati Ordinari sono tenuti al pagamento della quota di ammissione e la quota annuale nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

Sono Associati Onorari le persone fisiche maggiorenni che abbiano particolari benemerenze e/o abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell’Associazione. Gli Associati Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono esenti dal pagamento della quota di ammissione e annuale.

Sono Associati Partners le società, enti ed organizzazioni che non soddisfino i requisiti definiti nello Statuto per i Associati Ordinari e Onorari, ma che sono comunque collegati in via diretta o indiretta all’attività dei Data Center e che promuovano e sostengano gli scopi e gli obiettivi dell’Associazione. 

Gli Associati Partners sono tenuti al pagamento della quota di ammissione e la quota annuale stabilita nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

I soci Partners non possono ricoprire incarichi direttivi.

Il presente Statuto si ispira ai più ampi principi di democrazia interna e pertanto, tutti gli Associati Ordinari, Onorari e Partners hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione e di stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea nel rispetto delle norme del codice civile e del presente Statuto.

Il libro degli Associati è costantemente aggiornato, anche sottoforma di archivio elettronico, dal Segretario.  

Art. 5

Ammissione e diritti degli Associati

Tutti gli Associati devono avere, sede, residenza e/o domicilio in Italia. Nel caso di un ente estero lo stesso deve avere almeno una branch o subsiadiary in Italia.

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve contenere l’impegno ad osservare il presente Statuto, il Codice di Condotta, l’eventuale regolamento interno ed eventuali altre disposizioni portate a conoscenza del richiedente.

L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 1 mese dalla loro richiesta. 

Il diniego all’ammissione del nuovo Associato da parte del Consiglio Direttivo deve essere motivato.

La delibera è insindacabile e inappellabile. 

La qualità di Associato e la relativa iscrizione nel libro degli Associati decorrono dalla data in cui la domanda è accolta e deliberata dal Consiglio Direttivo e previo pagamento della quota di ammissione. 

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. Nessun diritto al rimborso delle quote versate e/o indennizzo di natura patrimoniale spetta all’Associato recedente.

Gli Associati godono di elettorato attivo e passivo secondo lo Statuto.

L’Associato che sia in regola con il pagamento della quota annuale ha diritto di partecipare all’attività dell’Associazione e di utilizzare le strutture e i servizi dell’Associazione anche tramite i suoi delegati.

Ogni Associato ha diritto di prendere visione del libro dell’Assemblea degli Associati e del libro elenco Associati, previa richiesta scritta e motivata da inviare al Segretario che dovrà rispondere entro 30 giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio dei Revisori, gli Associati che raggiungono almeno il 20% delle quote, possono richiedere al Presidente la presa visione dei documenti e registri contabili della Associazione dei 3 anni precedenti.

Il Presidente o un delegato di quest’ultimo, deve mettere a disposizione i documenti entro 45 giorni della ricezione della richiesta che dovrà essere in forma scritta ed inviata all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione. 

Art.6

Quote e contributi

L’Associato che chiede l’ammissione all’Associazione deve versare la quota di ammissione. Una volta ammesso e per ogni esercizio successivo a quello di ammissione, l’Associato dovrà versare la quota annuale. 

Il Consiglio Direttivo definisce il quantum della quota di ammissione e della quota annuale. Il quantum della quota di ammissione e quello della quota annuale possono non coincidere. 

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo delibera l’ammontare della quota di ammissione ed annuale. In mancanza della delibera, resta in vigore la quota di ammissione ed annuale in essere.

Le quote annuali devono essere versate dall’Associato entro il 31 marzo di ogni anno.

La quota di ammissione è dovuta per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte del nuovo Associato.

Le quote di ammissione e annuali vengono riscosse dal Presidente e/o dal Tesoriere. 

L’Associato dimissionario o che comunque cessa per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione, è tenuto al pagamento della quota annuale valida per tutto l’anno solare in corso al momento dell’uscita.

Art. 7

Doveri degli Associati

L’appartenenza all’Associazione impegna gli Associati al rispetto delle norme del presente Statuto, del codice civile e di tutti i codici e regolamenti interni riferiti agli Associati.

L’Associato deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

Gli Associati non devono trasmettere a terzi le informazioni riservate dell’Associazione.

Art. 8

Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato può venire meno per i seguenti motivi:

  1. per recesso da comunicarsi per iscritto con almeno 3 mesi di preavviso;
  2. per delibera di radiazione da parte del Consiglio Direttivo;
  3. per il ritardo superiore a 90 giorni nel pagamento della quota annuale;
  4. in caso di persona giuridica, quando la modifica dell’oggetto sociale non è più coerente con le attività istituzionali dell’Associazione;
  5. liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;
  6. per decesso dell’Associato;
  7. per violazione delle regole statutarie, del Codice di Condotta e di altri eventuali regolamenti interni inerenti agli Associati.

Il recesso da parte dell’Associato deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo. La morosità comporta automaticamente la perdita della qualità di Associato trascorsi novanta giorni dalla scadenza del versamento della quota annuale e precisamente il 31 marzo di ogni anno; il soggetto moroso può essere riammesso nell’Associazione dal Consiglio Direttivo con propria delibera insindacabile ed inappellabile.

La radiazione di un Associato avviene, su delibera del Consiglio Direttivo, nei casi in cui l’Associato non abbia osservato lo Statuto, il codice civile e gli altri codici e regolamenti interni, nonché abbia commesso azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l’Associazione o che con la sua condotta abbia costituito ostacolo al buon andamento dell’Associazione.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo, l’Associato radiato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri (o in sua assenza ad un amichevole Conciliatore). In tale eventualità, l’efficacia del provvedimento di espulsione è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio o dell’amichevole Conciliatore.

L’Associato radiato dovrà presentare il ricorso, opportunamente motivato, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di espulsione. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri (o in sua assenza dell‘amichevole Conciliatore) dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo e all’Associato interessato entro 30 giorni.

Vista l’assenza dello scopo di lucro dell’Associazione, per nessun motivo gli Associati che per qualunque causa abbiano perso la qualità di Associato possono chiedere la liquidazione della propria quota del patrimonio associativo, né la restituzione delle quote associative versate.

Art. 9

Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Consiglio Consultivo;
  • i Comitati;
  • il Collegio dei Probiviri (ove nominato);
  • il Collegio dei Revisori dei Conti (se applicabile per Legge o se nominato).

Tutte le cariche associative sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione.

L’elezione degli organi dell’Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo o passivo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del presente Statuto.

I membri degli organi che dovessero essere espulsi dall’Associazione, con decisione divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell’amichevole Conciliatore o, se nominato, del Collegio dei Probiviri, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.

Nel caso di decesso, recesso, cambio datore di lavoro (o comunque cessazione di rapporto di lavoro con un Associato), espulsione di persone fisiche o per qualsiasi altra causa che comporti la cessazione permanente di membri di uno degli Organi dell’Associazione, la carica sociale decade in automatico e si procederà a rielezione o meno, secondo quanto previsto dal presente Statuto per l’organo sociale in questione.

Al fine di assicurare un’omogeneità di indirizzo ed una continuità gestionale, l’Associazione accetta e fa proprio il principio della cooptazione enunciato nei successivi articoli del presente Statuto.

Art. 10

Partecipazione all’Assemblea

L’Assemblea determina gli orientamenti generali dell’Associazione e assume le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi associativi.

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli Associati.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote annuali.

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del Bilancio/Rendiconto annuale o, quando particolari esigenze lo richiedano, anche entro un termine maggiore, ma non superiore ai sei mesi.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo qualora ne ravvisi la necessità oppure su richiesta pervenuta al Presidente da almeno un terzo degli Associati.

Art. 11

Convocazione dell’Assemblea

La convocazione degli Associati per le assemblee ordinarie o straordinarie è fatta mediante modalità idonee a garantire l’effettiva informazione dell’interessato a cura del Presidente o di chi ne fa le veci. Sono ritenute idonee la comunicazione via email con conferma di avvenuta ricezione all’indirizzo PEC o ad altro indirizzo a tal fine preventivamente comunicato dagli Associati.

L’avviso di convocazione deve essere trasmesso a tutti gli Associati nelle modalità che ne garantiscano l’effettiva ricezione con le modalità suddette almeno 15 giorni prima della data stabilita e deve specificare gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data e il luogo e le modalità di svolgimento della riunione.

Per quanto riguarda l’Assemblea Straordinaria, la seconda convocazione non può avvenire nella medesima data della prima convocazione.

 Art. 12

Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea in sede ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.

L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi.

L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, la nomina del/i Liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto.

Ogni Associato, a qualunque categoria appartenga, ha un voto. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Associato. Ogni Associato può ricevere delega da non più di 3 Associati.

Le votazioni dell’Assemblea avvengono per alzata di mano o per appello nominale secondo quanto stabilito dal Presidente dell’Assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, in quelle che riguardano la loro responsabilità e in ogni altra in cui vi sia un conflitto di interessi, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall’Assemblea.

Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. 

I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente. Il verbale dell’Assemblea verrà trascritto nell’apposito libro sociale.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti gli Associati ancorché assenti e dissenzienti e non possono essere variate se non su delibera di un’Assemblea successiva.

L’Assemblea può tenersi anche fuori la sede legale, ma nel territorio nazionale o UE, anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo nell’avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell’Assemblea, accertare l’identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell’adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell’Assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto.

Art. 13

Compiti dell’Assemblea

All’Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

  1. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni di gestione consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;
  2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri (ove ne sia stata deliberata la costituzione) e i Revisori dei Conti (ove sia stata deliberata la costituzione);
  3. discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo;
  4. deliberare l’azione di responsabilità nei confronti del Consiglio Direttivo o di uno dei Consiglieri compreso il Presidente.

All’Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

  1. deliberare la trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio;
  2. in caso di scioglimento dell’Associazione, nominare il/i Liquidatore/i;
  3. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e dell’atto costitutivo;
  4. deliberare su ogni altro argomento di interesse dell’Associazione e non rientrante nei compiti dell’Assemblea Ordinaria.

Gli Associati possono proporre l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’Assemblea purché la relativa richiesta, sottoscritta da almeno un quinto di essi, pervenga al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima la data dell’Assemblea.

Art. 14

Compiti del Consiglio Direttivo

Ferme le competenze riservate all’Assemblea, al Consiglio Direttivo spetta l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’Associazione ed è responsabile verso l’Assemblea della gestione dell’Associazione. A titolo esemplificativo e non tassativo al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

  1. nominare e revocare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere; 
  2. convocare l’Assemblea; 
  3. predisporre il programma delle attività dell’Associazione;
  4. predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  5. dare esecuzione alle delibere Assembleari; 
  6. predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea; 
  7. ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente del Consiglio Direttivo;
  8. deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;
  9. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea; 
  10. predisporre il bilancio preventivo dell’anno successivo entro il 31/12 di ogni anno;
  11. determinare la quota di ammissione e la quota annuale; 
  12. intrattenere rapporti con gli Istituti finanziari, accendere conti correnti, richiesta di fidi e finanziamenti;
  13. emettere assegni, effettuare pagamenti anche tramite bonifici; 
  14. acquistare beni mobili anche tramite contratti di leasing; 
  15. accettare ed incassare liberalità, lasciti anche testamentari e donazioni a favore dell’associazione;
  16.  acquistare immobili anche tramite contratti di leasing e stipulare contratti di locazione immobiliare per fini associativi;
  17. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
  18. deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Associati;
  19. deliberare la radiazione e l’espulsione degli Associati;
  20. proporre all’Assemblea l’azione di responsabilità nei confronti di un consigliere o del Presidente del Consiglio Direttivo;
  21. redigere gli eventuali regolamenti interni degli organi associativi;
  22. procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione dei rapporti di collaborazione e di lavoro subordinato;
  23. approvare il Codice di Condotta; 
  24. nominare il datore di Lavoro ed il titolare ai fini del trattamento dei dati personali (Privacy) nonché il responsabile per adempiere alla normativa Antiriciclaggio.

Art. 15

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 membri fino ad un massimo di 9 membri nominati dall’Assemblea ordinaria. Il numero dei Consiglieri è stabilito dall’Assemblea degli Associati. 

Salvo quanto previsto dall’art. 4 del presente Statuto, il Consiglio Direttivo deve essere composto dagli Associati siano essi persone fisiche designate o meno dagli Enti Associati. Il mandato di Consigliere dura 3 anni; alla scadenza può essere rinnovato.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcuni o più consiglieri per specifiche attività e azioni in base alle capacità ed esperienza degli stessi.

Verrà discussa dal Consiglio Direttivo la permanenza nel Consiglio di un Consigliere assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno.

In caso di mancanza permanente, per qualsiasi causa, di uno o più membri del Consiglio Direttivo, la sostituzione avviene per cooptazione da parte dei membri rimasti in carica. I membri cooptati, restano in carica fino alla scadenza naturale dell’intero Consiglio Direttivo come disposto nel presente articolo.

Il Consigliere cooptato ricopre la carica del sostituito, salvo diversa delibera Consigliare.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un Consigliere, l’Ente Associato che aveva proposto la sua nomina in Assemblea potrà indicare un suo sostituto il quale dovrà essere sottoposto al gradimento del Consiglio Direttivo.

Nel caso di non designazione o di mancato gradimento verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo la nomina dell’Associato non eletto che ha riportato il maggior numero di voti all’ultima votazione per la nomina di Consigliere. A parità di voti la nomina spetta all’Associato che ha la maggiore anzianità di iscrizione presso l’Associazione ed a parità di anzianità presso l’Associazione, all’Associato più anziano di età.

Il Consigliere dimissionario decade immediatamente dalla propria carica.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, vengano a mancare la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, si applica il disposto dell’articolo 20 comma secondo c.c. In tal caso il Consiglio Direttivo dimissionario dovrà convocare con urgenza, entro i 10 giorni dalla verifica della decadenza dell’intero Consiglio, l’Assemblea degli Associati per procedere ad una nuova nomina. In caso di inerzia del Consiglio Direttivo dimissionario l’Assemblea dovrà essere convocata dal Collegio dei Probiviri ed in casi di assenza o inerzia di quest’ultimo, dal Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Milano.

Il Consiglio Direttivo uscente eserciterà solo l’ordinaria amministrazione fino a che lo stesso non sia ricostituito. 

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Art. 16

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno 3 componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso da inviare a mezzo email con conferma di avvenuta lettura, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data e il luogo e le modalità di svolgimento della riunione. L’avviso è trasmesso ai componenti almeno 8 giorni prima. In particolari casi di necessità ed urgenza, l’avviso di convocazione può avvenire almeno 4 giorni prima la riunione.

La riunione può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio nell’avviso di convocazione, tali da garantire l’identificazione dei partecipanti e la possibilità di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, e in sua assenza dal Vicepresidente o da un Consigliere designato dai presenti, e sono valide quando è presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno e deciderne le modalità.

I Presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio del Revisori legali dei Conti (se nominati) possono essere invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Qualora lo ritenga opportuno Il Presidente o in sua vece il Vicepresidente su richiesta di uno o più Consiglieri potrà invitare a scopo consultivo alle riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Art. 17

Presidente 

Il Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l’Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso.

Il Presidente deve informare il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell’Associazione.

In caso di necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Nel caso il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 18

Vicepresidente 

Il Vicepresidente resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso 

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato.

Il Vicepresidente deve informare il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell’Associazione.

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Vicepresidente, il Consiglio nomina fra i membri del Consiglio Direttivo un nuovo Vicepresidente. Resta salva l’applicazione del principio della cooptazione di cui all’art. 15 del presente Statuto nel caso di cessazione del Vicepresidente dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.

Art. 19

Segretario

Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo. In particolare, redige i verbali dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, trasmette gli inviti per le adunanze dell’Assemblea.

I libri sociali dell’Associazione e i bilanci sono tenuti presso la sede legale dell’Associazione o in alternativa presso il Segretario che ne cura la tenuta e l’aggiornamento periodico.

Art. 20

Tesoriere 

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Tesoriere. Il Tesoriere resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso ovvero fino alla revoca del mandato che in qualunque momento può essere deliberata da parte del Consiglio Direttivo, anche senza giustificato motivo.

Il Tesoriere ha in consegna il patrimonio dell’Associazione e dovrà amministrarlo secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da apposita relazione, da sottoporre al vaglio e all’approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere deve informare il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell’Associazione all’interno del suo mandato.

In caso di cessazione del Tesoriere, il Presidente ne assume ad interim l’incarico fino a nuova nomina che potrà avvenire anche a seguito di cooptazione di un nuovo componente del Consiglio Direttivo.

Art. 21

Consiglio Consultivo 

Il Consiglio Direttivo può convocare il Consiglio Consultivo, quando nominato.

I compiti del Consiglio Consultivo sono:

  • fornire consulenza di ogni genere al Consiglio Direttivo;
  • reperire nuovi membri.

Il Consiglio Consultivo è composto da un massimo di 10 membri Associati e non dell’Associazione, e viene eletto dal Consiglio Direttivo per un periodo di 3 anni.

Vengono eletti i candidati con maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo.

Un membro del Consiglio Direttivo non può essere membro del Consiglio Consultivo e viceversa.

Art. 22

Comitati

Il Consiglio Direttivo può istituire Comitati per collaborare con società, associazioni e altre organizzazioni che non possono essere Associati ai sensi dello Statuto. Ogni Associato ordinario può diventare membro di un Comitato.

Possono essere istituiti Comitati per argomenti specialistici, regionali, nazionali o internazionali.

I Comitati eleggono al loro interno un Presidente con maggioranza semplice, che ha il compito di riferire al Consiglio Direttivo. In caso di parità la decisione rimane in capo al Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 23

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, ove ne sia stata deliberata la costituzione da parte dell’Assemblea, è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. 

Esso ha il compito di:

  • interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organi dell’Associazione sulla loro corretta applicazione;
  • emettere, se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organi dell’Associazione; 
  • dirimere le controversie insorte tra Associati, tra questi e gli organi dell’Associazione e fra organi dell’Associazione.

Il Collegio è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall’incarico di un membro effettivo. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti o all’Ordine degli Avvocati. 

I componenti del Collegio durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Le decisioni del Collegio sono prese con la presenza di almeno due Probiviri, nel rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi inappellabili.

Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale. 

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo. 

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Probiviri lo convochi, oppure quando ne facciano richiesta al medesimo Presidente almeno 2 dei membri. 

Qualora sia necessario, il Collegio delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 

L’incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica dell’Associazione.

Art. 24

Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo facoltativo. Quando nominato dall’Assemblea, ha la revisione legale dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 membri effettivi più 2 supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall’incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio sono nominati dall’Assemblea anche tra i non Associati e devono essere iscritti al Registro dei revisori legali. I componenti durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L’incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica dell’Associazione.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige apposito verbale.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si richiama la normativa di legge applicabile.

Art. 25

Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. a) dalle quote associative quando destinate a patrimonio;
  2. b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  3. c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
  1. da eventuali contributi di terzi, erogazioni, donazioni e lasciti espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

Art. 26

Entrate dell’Associazione

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  • dalla quota associativa di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
  • dalla quota annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
  • da eventuali contributi non obbligatori e straordinari degli Associati, deliberati dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio preventivo;
  • da versamenti volontari degli Associati e non;
  • da contributi delle Pubbliche Amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
  • da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
  • da corrispettivi di attività istituzionali o ad esse direttamente connesse ed accessorie;
  • da rimborsi derivanti da convenzioni;
  • da rendite del patrimonio dell’Associazione.

Art. 27

Destinazione degli avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. 

Art. 28

Diritti degli Associati al patrimonio sociale

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota di ammissione ed al versamento della quota annuale.

È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’Associazione, in caso di morte, di recesso o di radiazione dall’Associazione non si fa luogo al rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. 

Art. 29

Bilanci

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre, fatta eccezione per l’esercizio sociale dell’anno di costituzione che potrà avere un numero inferiore o non superiore a 16 mesi.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio o rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria degli Associati.

I bilanci o rendiconti con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione, o altro luogo stabilito dal Segretario – nel qual caso di tale luogo dovendo essere data informativa agli Associati con le medesime modalità dell’avviso di convocazione – nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quegli Associati che lo richiedano. 

Il deposito di detti documenti potrà avvenire anche in modalità informatica o altro, tale da garantirne la presa visione agli aventi diritto.

Art. 30

Scioglimento e liquidazione dell’Associazione

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni no profit, con scopi analoghi a quelli istituzionali dell’Associazione IDA.

Il Liquidatore/i nominato/i dall’Assemblea Straordinaria provvederà a realizzare il patrimonio sociale e a devolvere lo stesso secondo quanto stabilito dall’Assemblea Straordinaria stessa.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge. 

Art. 31

Regime fiscale. 

L’Associazione non ha fine di lucro, né diretto né indiretto, e si qualifica pertanto come ente non commerciale ai fini dell’imposizione tributaria in base alla Testo Unico delle Imposte su Redditi (T.U.I.R) vigente.

Art. 32

Clausola Compromissoria

Articolo valido solo se non deliberata la costituzione del Collegio dei Probiviri come da Art. 23.

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli Associati, oppure tra gli organi e gli Associati, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole Conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 30 giorni dalla nomina. 

Il Conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’Assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro 30 giorni, dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l’Assemblea a maggioranza semplice dei componenti. 

Art. 33

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

IDA: gli Associati